STATUTO
Associazione Culturale San Rocco Community
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione culturale denominata: “San Rocco Community Associazione Culturale” con sede in via del Fontanon, 4 nel Comune di Schio (VI).
ART. 2
(Scopi)
- L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione culturale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- Le finalità che si propone sono in particolare:
- promuovere il rispetto dell’ambiente mediante l’utilizzo di prodotti con un ridotto impatto ambientale, nonché con l’utilizzo di fonti energetiche alternative
- promuovere una alimentazione più attenta, che utilizzi prodotti dell’agricoltura biologica e biodinamica
- promuovere esperienze di condivisione come: vita comunitaria, lavori manuali di gruppo, esperienze emozionali e spirituali
- promuovere e divulgare strumenti di insegnamento e favorire esperienze di gruppo o individuali per l’avvicinamento agli scopi precedentemente citati o comunque legati al rispetto dell’ambiente, alla socializzazione e alla crescita interiore
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni dell’area montana e pedemontana dell’alto vicentino anche mediante visite guidate.
ART. 3
(Soci)
- Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano l presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- C’è una unica categoria di soci ordinari.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata su specifico incarico attribuito dal Comitato Direttivo.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Decade automaticamente dalla qualità di socio chi non versa la quota sociale nei termini.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 6
(Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche per posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; oppure mediante avviso esposto all’albo o nella bacheca virtuale della associazione detta “blog”.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9
(Validità Assemblee)
- L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci presenti.
ART. 10
(Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
ART. 11
(Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
ART. 12
(Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13
(Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
- L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 14
(Bilancio)
- I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
- Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
ART. 17
(Consorzi/coordinamenti)
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.
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