Statuto

 

STATUTO
Associazione Culturale San Rocco Community 

 

ART. 1
(Denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione culturale denominata: “San Rocco Community Associazione Culturale” con sede in via del Fontanon, 4 nel Comune di Schio (VI).

 

ART. 2
(Scopi)

  1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione culturale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
    • promuovere il rispetto dell’ambiente mediante l’utilizzo di prodotti con un ridotto impatto ambientale, nonché con l’utilizzo di fonti energetiche alternative
    • promuovere una alimentazione più attenta, che utilizzi prodotti dell’agricoltura biologica e biodinamica
    • promuovere esperienze di condivisione come: vita comunitaria, lavori manuali di gruppo, esperienze emozionali e spirituali
    • promuovere e divulgare strumenti di insegnamento e favorire esperienze di gruppo o individuali per l’avvicinamento agli scopi precedentemente citati o comunque legati al rispetto dell’ambiente, alla socializzazione e alla crescita interiore
    • promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni dell’area montana e pedemontana dell’alto vicentino anche mediante visite guidate.

 

ART. 3
(Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano l presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. C’è una unica categoria di soci ordinari.
  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata su specifico incarico attribuito dal Comitato Direttivo.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Decade automaticamente dalla qualità di socio chi non versa la quota sociale nei termini.
  3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

ART. 6
(Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    • Assemblea dei soci;
    • Consiglio direttivo;
    • Presidente;
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

ART. 7
(Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche per posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; oppure mediante avviso esposto all’albo o nella bacheca virtuale della associazione detta “blog”.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  1. approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  2. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  3. approvare l’eventuale regolamento interno;
  4. deliberare in via definitiva sulle esclusione dei soci;
  5. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  6. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 9
(Validità Assemblee)

  1. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci presenti.

 

ART. 10
(Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

 

ART. 11
(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

 

ART. 12
(Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

ART. 13
(Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    • contributi e quote associative;
    • donazioni e lasciti;
    • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
  2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

ART. 14
(Bilancio)

  1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
  3. Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

 

ART. 16
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

ART. 17
(Consorzi/coordinamenti)

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

 

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